Clamoroso in Sicilia, si rigioca la gara tra Partinicaudace e Licata per un errore nella compilazione della distinta
Il Giudice Sportivo ha sciolto la riserva contenuta nel C.U. n.124 del 14 ottobre 2025 e si è espresso in merito al ricorso presentato dal Licata Calcio dopo la gara contro la Partinicaudace.
Motivo del contendere: l’irregolare compilazione della distinta di gara da parte della squadra di casa, che avrebbe inserito 21 calciatori invece dei 20 consentiti (11 titolari e 9 riserve) dal Comunicato Ufficiale n.1 del 1º luglio 2025.
Richiamando l’articolo 10, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, l’organo ha dunque optato per la ripetizione della gara, ritenendo questa la soluzione più equilibrata.
Le decisioni ufficiali
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Respinto il ricorso del Licata Calcio, con addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva (art.48, comma 2, C.G.S.);
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Disposta la ripetizione della gara n.1959 Partinicaudace – Licata Calcio;
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Ammenda di €300 alla società Partinicaudace;
- Inibizione fino al 20 novembre 2025 per il dirigente accompagnatore Mario Tinervia.
Di seguito il comunicato ufficiale
Ricorso Licata Calcio Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.124 del 14.10.2025,con ricorso ritualmente proposto la Società Licata Calcio segnala la irregolare compilazione della distinta di gara della società Partinicaudace in quanto nella stessa venivano inseriti n.21 calciatori rispetto a quelli previsti dal C.U. n.1 del 01.07.2025 dove vengono previsti un massimo di 9 calciatori di riserva. Per tali motivi la società ricorrente chiede la perdita della gara perla società Partinicaudace.
Con propria memoria difensiva la società Partinicaudace adduce che la predetta infrazione costituisce un mero errore materiale tale da non influire in maniera determinante sulla regolarità della gara.
Comunicato il provvedimento di fissazione della data in cui verrà assunta la pronuncia, sono pervenute, nei termini dettati dal Codice, le memorie di entrambe le società.
Nella propria memoria la società ricorrente – Licata calcio – insiste su quanto richiesto nel ricorso introduttivo adducendo quale mezzo di prova quanto affermato dalla decisione del Collegio di Garanzia del Coni n.61/2024.
La società resistente – Partinicaudace – con la propria memoria, afferma che quanto riportato nella decisione del Collegio di garanzia n.61/2024 ha per oggetto una questione differente rispetto al caso di specie.
Questo Giudice premesso, che quanto riportato nella decisione del Collegio di Garanzia più volte richiamata rappresenta una tematica differente rispetto a quella descritta nel ricorso introduttivo, osserva che il C.U. n.1 del 01.07.2025 prevede effettivamente un massimo di 9 calciatori di riserva e che non c’è dubbio che la società Partinicaudace abbia violato la predetta disposizione regolamentare.
Tuttivia, questo Giudice sportivo non può ignorare quanto autorevolmente affermato dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale con la sua decisione 0005/CSA-2003-2004, la quale, a proposito di una fattispecie analoga a quanto contestato dalla società ricorrente, ha ben richiamato una decisione del Collegio di Garanzia del CONI del 10.04.2018 n.19, ha ritenuto che la errata compilazione della distinta di gara con l’inserimento di calciatori in numero superiore a quelli consentiti rappresenta un fatto che per sua natura non appare valutabile con criteri esclusivamente tecnici e, quindi, in mancanza di una specifica previsione autorizza questo Organo di Giustizia sportiva all’applicazione dell’art.10, comma 5, del C.G.S. il quale prevede alcune possibilità decisionali in merito alle gare irregolari Questo Giudice, uniformandosi con quanto deciso autorevolmente dagli Organi di Giustizia sportiva nazionale, delibera: -di respingere il ricorso proposto dalla società Licata Calcio addebitando alla stessa il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di cui all’art.48, comma 2, del C.G.S.; -la ripetizione della gara 1959 Particiaudace – Licata Calcio; -di infliggere l’ammenda di €300 alla società Partinicaudace; -di infliggere al dirigente accompagnatore della società Partinicaudace, Tinervia Mario, la sanzione dell’inibizione fino al 20/11/2025.


